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Inviando questo ordine dichiaro di aver letto ed accettato l'informativa sul GDPR (Art.13 regolamento UE 2016/679)



Documento Programmatico Sicurezza Dati (DPS)

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ELSAT SRL | documento sicurezza dati dlgs 196 2003

Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (DPS) - D.Lgs. 196 / 2003 et D.L. 5 / 2012

Il decreto legge numero 5 del 2012 "Decreto delle semplificazioni" ha modificato in parte il D.Lgs. 196/2003 con l'art. 46 che non crea obbligazioni da parte di soggetti obbligati alla redazione del DPS. Tuttavia è da evidenziare che lo stesso espone ad enormi rischi tutti i soggetti obbligati poichè dovranno essere loro a dimostrare in fase di controllo da parte degli ufficiali della guardia di finanza di rispettare le norme sulla sicurezza e gestione dei dati.

La mancata osservanza delle misure di sicurezza come previste e richieste dalla direttiva 95/46/CE, comporterà il pagamento di forti sanzioni amministrative calcolate sul volume d'affari, che tra l'altro non sono state ancora specificate nel DL 5/2012. Per quanto sopra la nostra azienda da quest'anno 2012 consiglia a tutti i clienti e soggetti obbligati di continuare la redazione del DPS con la variante che quest'ultimo non avrà data di scadenza. Sarà redatto come sempre con data del 31 Marzo 2012 senza termine. Per gli anni successivi sarà necessario soltanto di creare degli addendum con i quali procederemo ad aggiornare il DPS. Questo eliminerà ogni forma di rischio in fase di controllo avendo a disposizione una documentazione sostanziale da poter esibire.[/important].

Che cosa è il DPS e nuovi regolamenti

Il DPS è l'unico documento in grado di attestare il legittimo adeguamento sulle vigenti normative sulla tutela dei dati personali:

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  • Può essere aggiornato una volta all'anno andando ad aggiornare eventuali cambiamenti di gestione da ogni soggetto che gestisca banche dati cartacee o elettroniche con dati semplici, sensibili e/o giudiziari..
  • Il DPS è un documento legale di pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc. in ogni fase e ad ogni livello (fisico, logico, organizzativo) e come si tuteleranno in futuro (programmazione, implementazione misure, verifiche, analisi dei risultati ecc.).
  • Perchè è necessario nel 2012 la redazione del DPS?Perchè con l'applicazione del DL 5/2012 l'onere della prova di essere a norma ricade in responsabilità totalmente sul soggetto obbligato, il quale dovrà dimostrare con suoi mezzi analisi dei rischi,  distribuzione dei compiti, misure approntate, procedure ed il percorso di adeguamento intrapreso per adeguarsi alla vigenti normative sulla privacy. Qualora gli ufficiali della guardia di finanza non fossero soddisfatti della documentazione prodotta, provvederanno a sanzionare il soggetto obbligato mediante sanzione amministrativa che sarà calcolata in percentuale (non ancora pubblicata) calcolata sul volume d'affari.
  • Tempi di redazione del DPS:  il DPS è da noi redatto in sole 48 ore creando una precisa ed accurata analisi e presentazione della sua struttura, sistemi operativi utilizzati, banche dati, procedure di controllo, nomina degli incaricati come previsto dal D.Lgs. 196/2003 et suc.. Tuttavia il DPS sarà da noi aggiornato nel corso dell'anno. Per questo motivo la nostra consulenza privacy dura per un intero anno.

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Qual'è il tempo per mettersi a norma?

Il termine per mettersi a norma per tutti i soggetti obbligati è scaduto il 31 Marzo 2006. Non sono state concesse proroghe, chi esercita senza in assenza di adeguamento è sanzionabile in ogni momento. Se non è ancora a norma cosa aspetta? Contatta subito un consulente che provvederà a rispondere a qualsiasi suo quesito, e procedere con la redazione del suo DPS.

Quali sono i soggetti che devono adeguarsi?

Devono adeguarsi tutti quei soggetti che trattano dati personali come: aziende, ditte,  imprese, professionisti, agenti di commercio e rappresentanti, farmacie, associazioni, pubblica amministrazione, scuole, comuni, enti pubblici, medici, ingegneri, architetti, commercialisti, consulenti, avvocati, ecc.

Cosa si rischia per la mancata redazione del DPS?

Sanzioni amministrative calcolate sul volume d'affari. Le percentuali che saranno applicate non sono ancora note.

Il nostro servizio di consulenza

I consulenti ELSAT offrono i seguenti servizi per la redazione del DPS:

[list type="arrow"]

  • Analisi della struttura completa
  • Redazione della modulistica completa come richiesta dal D.Lgs. 196/2003
  • Controllo delle misure di sicurezza per la gestione di banche dati ed elaboratori elettronici.
  • Controllo o creazione delle procedure interne di gestione.
  • Redazione del DPS applicando il massimo delle norme per la sicurezza.
  • Creazione lettere d'incarico delle figure responsabili come richiesto dal D.Lgs. 196/2003.
  • Spedizione del plico legale DPS a mezzo ns. corriere espresso.

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Costi del servizio di consulenza

I costi di redazione del DPS variano a secondo del cliente in considerazione del numero di terminali elettronici utilizzati, numero di dipendenti, sedi, banche dati utilizzate, ecc., mantenendo al minimo i costi annuali di gestione per i nostri clienti. Abbiamo previsto 4 tipologie di offerta creata su misura per ogni cliente. Accedi ora al nostro shop per ordinare rapidamente.

Per qualsiasi informazione contatta subito un consulente ELSAT:

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DVR Valutazione Rischi Attività Forestali

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 Redazione legale valutazione dei rischi sul lavoro (DVR) Attività Forestali D.Lgs 81/2008, D.Lgs 106/2009

documento valutazione rischi dvr attivita forestali

Scarica un esempio di DVR e ricevi una consulenza gratuita

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 106/2009, hanno reso obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi sul lavoro (DVR) a tutti i datori di lavoro anche con 1 solo dipendente, lavoratore autonomo  o Collaboratori a progetto (Co.co.pro).

Dal 1 giugno 2013 stop alle autocertificazioni. Per la mancata esibizione del DVR sono previste sanzioni civili e penali a carico del trasgressore.

Il DVR è un documento che evidenzia i rischi, la valutazione dei pericoli che gravano sulla sicurezza dei lavoratori, le misure da atture per ridurre e controllare gli stessi.  Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura e le procedure aziendali.

State avendo difficoltà nella redazione? Scaricate subito un esempio, e se volete, richiedete una consulenza gratuita.

{rsform 4}

{tab=DVR Attività Forestali}

Redazione legale Documento valutazione rischi DVR Attività Forestali

Forniamo la nostra consulenza per la redazione legale integrale del documento sulla valutazione rischi (DVR) ad attività forestali conforme a quanto richiesto nei D.Lgs. 81/2008 e 106/2009. Saranno ampiamente descritti e relazionati tutti i processi lavorativi dell'attività andando in profondità sull'utilizzo di macchine, strumenti, sostanze chimiche, ecc. da parte dei rispettivi lavoratori subordinati, autonomi e/o co.co.pro.

Quali esperti consulenti in materia di diritto legale del lavoro riteniamo che qualsiasi "procedura standardizzata" non possa mai evidenziare quei processi produttivi, tecnici ed organizzativi che ogni azienda personalizza secondo il proprio ingegno.

{tab=Sanzioni penali ed amministrative}

Principali sanzioni per il datore di lavoro

La mancata redazione del documento valutazione rischi DVR conforme a quanto richiesto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 et suc., comporta il pagamento di sanzioni amministrative fino a 6.400 Euro oltre che arresto fino a 6 mesi.

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Omessa valutazione dei rischi Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa informazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: a) relazione con i criteri di valutazione,
b) misure di prevenzione e protezione e DPI,
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità,
f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Ammenda da 2.000 a 4.000 €   Omessa nomina del medico competente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €   Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per singolo lavoratore
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €
Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, il nominativo del RSPP, del RLS interno o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi Ammenda da 3.000 a 9.000 €   Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18:
  • mancata nomina degli addetti alle emergenze;
  • mancata adozione di cautele per l’accesso a rischio grave e specifico;
  • mancata vigilanza sul comportamento del medico competente;
  • mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave ed immediato;
  • ostruzionismo nei confronti del RLS;
  • adibire i lavoratori ad attività in caso di pericolo grave ed immediato;
  • mancata consegna al RLS del DVR;
  • mancata elaborazione del DUVRI;
  • mancata consegna al RLS del DUVRI.
Ammenda da 3.000 a 9.000 €   Violazione delle disposizioni contenute nell’Articolo 26 in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, per quanto riguarda:
  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
  • la fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
      
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18:
  • mancata fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico competente;
  • omessa adozione delle misure di sicurezza;
  • mancata convocazione della riunione periodica nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000€   Omessa nomina di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro e mancata frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000€

Principali sanzioni per le imprese familiari

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza presso cantieri Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €   Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per singolo soggetto      

Principali sanzioni per lavoratori autonomi

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Arresto fino ad 1 mese o ammeda da 200 a 600€   Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per singolo soggetto.

{tab=Tipi di rischio}

Tipi di rischio

Ne elenchiamo alcuni:

[list type="check"]

  • Rischio biologico
  • Rischio biochimico
  • Rischio rumore
  • Rischio stress da video terminale
  • Rischio incendi
  • Rischio esplosioni
  • Rischio ustioni
  • Rischio utilizzo di macchinari da lavoro
  • Rischio illuminazione
  • Rischio chimico
  • Rischio meccanico
  • Rischio movimentazione da carichi
  • Rischio Movimen. Manuale Carichi
  • Rischio interferenze
  • Rischio stress lavoro correlato
  • E molti altri

 [/list] {tab=Scadenza}

1 Giugno 2013 Stop Autocertificazione. Scadenza redazione DVR

Rientrano nell'obbligo di redazione tutti quei soggetti che hanno anche un solo dipendente, lavoratore autonomo o Co.co.pro. Dal 1 giugno 2013 non è più valida l'auto certificazione.

Per piccole imprese o uffici (inclusi i studi professionali) che occupano meno di 10 dipendenti, l'art. 29 al comma 5 del D.lgs. 81/2008, così come modificata dalla legge 101 del 12/07/2012 di conversione del D.L. 05/2012 n. 57, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi".

 

Quindi dal 1 giugno 2013 le aziende ed uffici professionali che occupano fino a 10 lavoratori non potranno piu` autocertificare l`avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento sulla valutazione rischi.

Questo "nuovo" DVR andra`a sostituire la precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che con data 31 maggio 2012 non avra` piu` alcun valore. Tutte le imprese che avevano provveduto a fare l`autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate.  La pena più grave di rischio per la mancata redazione del DVR è la chiusura dell'attività da parte della direzione regionale del lavoro (Testo Unico del Lavoro - D.lgs. 81/2008 et D.Lgs. 106/2009).

 

{tab=Consigli}

Siete in difficoltà? Avete bisogno di aiuto?

La redazione di un DVR in forma legale ed a norma presenta notevoli difficoltà, e non può
essere prodotto da un file excel o software che trovate in rete
. Questo significa che è
impossibile riprodurre un'immagine precisa della propria organizzazione utilizzando un
sistema di compilazione standard o automatica, in quanto ogni soggetto obbligato svolge
la propria attività personalizzando i processi lavorativi
. Per avere idea del tipo di
documento da, produrre scaricate subito un esempio, e se volete, richiedete una
consulenza gratuita.

{rsform 4}

{tab=Chi siamo}

Panoramica della società

I nostri valori definiscono chi siamo. Sono le convinzioni fondanti della nostra struttura internazionale che guidano le nostre azioni e il nostro comportamento. Influenzano il modo in cui lavoriamo tra di noi e il modo in cui lavoriamo con i nostri clienti e ci relazioniamo con i diversi mercati di riferimento. Ogni giorno ognumo di noi pone delle scelte e decisioni che influenzano direttamente il modo in cui interagiamo l’uno con l’altro, e il modo in cui i clienti e soprattutto le più ampie grandi comunità internazionali di cui facciamo parte entrano tra loro in relazione. I nostri valori basati su esperienza di materia di direzione aziendale, tecnico legale, finanziaria, marketing, comunicazione, ci pone tra le più prestigiose aziende sul mercato Europeo.

 

Informazioni generali

Società leader internazionale specializzata nel fornire ad aziende servizi di marketing, comunicazione, consulenza fiscale, aziendale, direzionale e del lavoro; Diritto del Lavoro; Diritto societario Internazionale; Controllo di gestione ed analisi aziende; Finanziamenti.

Missione

Far crescere professionisti ed imprese potenziando il loro business, con una consulenza globale personalizzata. Con ELSAT la sua attività avrà ogni tipo di supporto ed interfacce pronte nel presente ed in futuro per crescere ed aumentare i suoi profitti e prestigio.

{rsform 3}  

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{tab=Il nostro Spot TV}

ELSAT TV Video Spot

Guardi il nostro TV Video SPOT. Le auguriamo una buona visione.

{tab=Prezzi}

Prezzi applicati per tipologia di datore di lavoro

Datore di lavoro

Prezzi per ordini
entro il 24/05/2013

Prezzi per ordini
dopo il 24/05/2013

Piccoli uffici professionali con: indice di rischio basso, utilizzo fino a 5 macchinari, numero max di dipendenti fino a 5.

> Ordina ora

130 Euro + IVA

130 Euro + IVA

Piccole/medie aziende o professionisti con: indice di rischio basso, utilizzo fino a 5 macchinari, numero max di dipendenti fino a 10

> Ordina ora

180 Euro + IVA

180 Euro + IVA

Piccole/medie aziende o professionisti con: indice di rischio medio, utilizzo fino a 7 macchinari, numero max di dipendenti fino a 15

> Ordina ora

400 Euro + IVA

500 Euro + IVA

Medie/grandi aziende o professionisti con: indice di rischio medio/alto, utilizzo fino a 15 macchinari, numero max di dipendenti fino a 20

> Ordina ora

600 Euro + IVA

700 Euro + IVA

Grandi aziende o professionisti con: indice di rischio medio/alto, utilizzo fino a 30 macchinari, numero max di dipendenti fino a 50

> Ordina ora

700 Euro + IVA

800 Euro + IVA

 

{/tabs}


DVR Valutazione Rischi Alberghi

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 Redazione legale valutazione dei rischi sul lavoro (DVR) Alberghi D.Lgs 81/2008, D.Lgs 106/2009

documento valutazione rischi dvr alberghi

Scarica un esempio di DVR e ricevi una consulenza gratuita

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 106/2009, hanno reso obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi sul lavoro (DVR) a tutti i datori di lavoro anche con 1 solo dipendente, lavoratore autonomo  o Collaboratori a progetto (Co.co.pro).

Dal 1 giugno 2013 stop alle autocertificazioni. Per la mancata esibizione del DVR sono previste sanzioni civili e penali a carico del trasgressore.

Il DVR è un documento che evidenzia i rischi, la valutazione dei pericoli che gravano sulla sicurezza dei lavoratori, le misure da atture per ridurre e controllare gli stessi.  Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura e le procedure aziendali.

State avendo difficoltà nella redazione? Scaricate subito un esempio, e se volete, richiedete una consulenza gratuita.

{rsform 4}

{tab=DVR Alberghi}

Redazione legale Documento valutazione rischi DVR Alberghi

Forniamo la nostra consulenza per la redazione legale integrale del documento sulla valutazione rischi (DVR) ad Alberghi conforme a quanto richiesto nei D.Lgs. 81/2008 e 106/2009. Saranno ampiamente descritti e relazionati tutti i processi lavorativi dell'attività andando in profondità sull'utilizzo di macchine, strumenti, sostanze chimiche, ecc. da parte dei rispettivi lavoratori subordinati, autonomi e/o co.co.pro.

Quali esperti consulenti in materia di diritto legale del lavoro riteniamo che qualsiasi "procedura standardizzata" non possa mai evidenziare quei processi produttivi, tecnici ed organizzativi che ogni azienda personalizza secondo il proprio ingegno.

{tab=Sanzioni penali ed amministrative}

Principali sanzioni per il datore di lavoro

La mancata redazione del documento valutazione rischi DVR conforme a quanto richiesto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 et suc., comporta il pagamento di sanzioni amministrative fino a 6.400 Euro oltre che arresto fino a 6 mesi.

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Omessa valutazione dei rischi Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa informazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: a) relazione con i criteri di valutazione,
b) misure di prevenzione e protezione e DPI,
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità,
f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Ammenda da 2.000 a 4.000 €   Omessa nomina del medico competente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €   Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per singolo lavoratore
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €
Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, il nominativo del RSPP, del RLS interno o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi Ammenda da 3.000 a 9.000 €   Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18:
  • mancata nomina degli addetti alle emergenze;
  • mancata adozione di cautele per l’accesso a rischio grave e specifico;
  • mancata vigilanza sul comportamento del medico competente;
  • mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave ed immediato;
  • ostruzionismo nei confronti del RLS;
  • adibire i lavoratori ad attività in caso di pericolo grave ed immediato;
  • mancata consegna al RLS del DVR;
  • mancata elaborazione del DUVRI;
  • mancata consegna al RLS del DUVRI.
Ammenda da 3.000 a 9.000 €   Violazione delle disposizioni contenute nell’Articolo 26 in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, per quanto riguarda:
  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
  • la fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
      
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18:
  • mancata fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico competente;
  • omessa adozione delle misure di sicurezza;
  • mancata convocazione della riunione periodica nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000€   Omessa nomina di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro e mancata frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000€

Principali sanzioni per le imprese familiari

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza presso cantieri Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €   Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per singolo soggetto      

Principali sanzioni per lavoratori autonomi

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Arresto fino ad 1 mese o ammeda da 200 a 600€   Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per singolo soggetto.

{tab=Tipi di rischio}

Tipi di rischio

Ne elenchiamo alcuni:

[list type="check"]

  • Rischio biologico
  • Rischio biochimico
  • Rischio rumore
  • Rischio stress da video terminale
  • Rischio incendi
  • Rischio esplosioni
  • Rischio ustioni
  • Rischio utilizzo di macchinari da lavoro
  • Rischio illuminazione
  • Rischio chimico
  • Rischio meccanico
  • Rischio movimentazione da carichi
  • Rischio Movimen. Manuale Carichi
  • Rischio interferenze
  • Rischio stress lavoro correlato
  • E molti altri

 [/list] {tab=Scadenza}

1 Giugno 2013 Stop Autocertificazione. Scadenza redazione DVR

Rientrano nell'obbligo di redazione tutti quei soggetti che hanno anche un solo dipendente, lavoratore autonomo o Co.co.pro. Dal 1 giugno 2013 non è più valida l'auto certificazione.

Per piccole imprese o uffici (inclusi i studi professionali) che occupano meno di 10 dipendenti, l'art. 29 al comma 5 del D.lgs. 81/2008, così come modificata dalla legge 101 del 12/07/2012 di conversione del D.L. 05/2012 n. 57, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi".

 

Quindi dal 1 giugno 2013 le aziende ed uffici professionali che occupano fino a 10 lavoratori non potranno piu` autocertificare l`avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento sulla valutazione rischi.

Questo "nuovo" DVR andra`a sostituire la precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che con data 31 maggio 2012 non avra` piu` alcun valore. Tutte le imprese che avevano provveduto a fare l`autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate.  La pena più grave di rischio per la mancata redazione del DVR è la chiusura dell'attività da parte della direzione regionale del lavoro (Testo Unico del Lavoro - D.lgs. 81/2008 et D.Lgs. 106/2009).

 

{tab=Consigli}

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essere prodotto da un file excel o software che trovate in rete
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impossibile riprodurre un'immagine precisa della propria organizzazione utilizzando un
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la propria attività personalizzando i processi lavorativi
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Panoramica della società

I nostri valori definiscono chi siamo. Sono le convinzioni fondanti della nostra struttura internazionale che guidano le nostre azioni e il nostro comportamento. Influenzano il modo in cui lavoriamo tra di noi e il modo in cui lavoriamo con i nostri clienti e ci relazioniamo con i diversi mercati di riferimento. Ogni giorno ognumo di noi pone delle scelte e decisioni che influenzano direttamente il modo in cui interagiamo l’uno con l’altro, e il modo in cui i clienti e soprattutto le più ampie grandi comunità internazionali di cui facciamo parte entrano tra loro in relazione. I nostri valori basati su esperienza di materia di direzione aziendale, tecnico legale, finanziaria, marketing, comunicazione, ci pone tra le più prestigiose aziende sul mercato Europeo.

 

Informazioni generali

Società leader internazionale specializzata nel fornire ad aziende servizi di marketing, comunicazione, consulenza fiscale, aziendale, direzionale e del lavoro; Diritto del Lavoro; Diritto societario Internazionale; Controllo di gestione ed analisi aziende; Finanziamenti.

Missione

Far crescere professionisti ed imprese potenziando il loro business, con una consulenza globale personalizzata. Con ELSAT la sua attività avrà ogni tipo di supporto ed interfacce pronte nel presente ed in futuro per crescere ed aumentare i suoi profitti e prestigio.

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Prezzi applicati per tipologia di datore di lavoro

Datore di lavoro

Prezzi per ordini
entro il 24/05/2013

Prezzi per ordini
dopo il 24/05/2013

Piccoli uffici professionali con: indice di rischio basso, utilizzo fino a 5 macchinari, numero max di dipendenti fino a 5.

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130 Euro + IVA

130 Euro + IVA

Piccole/medie aziende o professionisti con: indice di rischio basso, utilizzo fino a 5 macchinari, numero max di dipendenti fino a 10

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180 Euro + IVA

180 Euro + IVA

Piccole/medie aziende o professionisti con: indice di rischio medio, utilizzo fino a 7 macchinari, numero max di dipendenti fino a 15

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400 Euro + IVA

500 Euro + IVA

Medie/grandi aziende o professionisti con: indice di rischio medio/alto, utilizzo fino a 15 macchinari, numero max di dipendenti fino a 20

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600 Euro + IVA

700 Euro + IVA

Grandi aziende o professionisti con: indice di rischio medio/alto, utilizzo fino a 30 macchinari, numero max di dipendenti fino a 50

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700 Euro + IVA

800 Euro + IVA

 

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DVR Valutazione Rischi Auto Officine

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 Redazione legale valutazione dei rischi sul lavoro (DVR) Auto officine D.Lgs 81/2008, D.Lgs 106/2009

documento valutazione rischi dvr auto officine | auto carrozzerie

Scarica un esempio di DVR e ricevi una consulenza gratuita

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 106/2009, hanno reso obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi sul lavoro (DVR) a tutti i datori di lavoro anche con 1 solo dipendente, lavoratore autonomo  o Collaboratori a progetto (Co.co.pro).

Dal 1 giugno 2013 stop alle autocertificazioni. Per la mancata esibizione del DVR sono previste sanzioni civili e penali a carico del trasgressore.

Il DVR è un documento che evidenzia i rischi, la valutazione dei pericoli che gravano sulla sicurezza dei lavoratori, le misure da atture per ridurre e controllare gli stessi.  Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura e le procedure aziendali.

State avendo difficoltà nella redazione? Scaricate subito un esempio, e se volete, richiedete una consulenza gratuita.

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{tab=DVR Auto Officine}

Redazione legale Documento valutazione rischi DVR Auto officine e Auto Carrozzerie

Forniamo la nostra consulenza per la redazione legale integrale del documento sulla valutazione rischi (DVR) ad auto officine ed auto carrozzerie conforme a quanto richiesto nei D.Lgs. 81/2008 e 106/2009. Saranno ampiamente descritti e relazionati tutti i processi lavorativi dell'attività andando in profondità sull'utilizzo di macchine, strumenti, sostanze chimiche, ecc. da parte dei rispettivi lavoratori subordinati, autonomi e/o co.co.pro.

Quali esperti consulenti in materia di diritto legale del lavoro riteniamo che qualsiasi "procedura standardizzata" non possa mai evidenziare quei processi produttivi, tecnici ed organizzativi che ogni azienda personalizza secondo il proprio ingegno.

{tab=Sanzioni penali ed amministrative}

Principali sanzioni per il datore di lavoro

La mancata redazione del documento valutazione rischi DVR conforme a quanto richiesto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 et suc., comporta il pagamento di sanzioni amministrative fino a 6.400 Euro oltre che arresto fino a 6 mesi.

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Omessa valutazione dei rischi Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa informazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: a) relazione con i criteri di valutazione,
b) misure di prevenzione e protezione e DPI,
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità,
f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Ammenda da 2.000 a 4.000 €   Omessa nomina del medico competente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €   Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per singolo lavoratore
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €   Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €
Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, il nominativo del RSPP, del RLS interno o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi Ammenda da 3.000 a 9.000 €   Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18:
  • mancata nomina degli addetti alle emergenze;
  • mancata adozione di cautele per l’accesso a rischio grave e specifico;
  • mancata vigilanza sul comportamento del medico competente;
  • mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave ed immediato;
  • ostruzionismo nei confronti del RLS;
  • adibire i lavoratori ad attività in caso di pericolo grave ed immediato;
  • mancata consegna al RLS del DVR;
  • mancata elaborazione del DUVRI;
  • mancata consegna al RLS del DUVRI.
Ammenda da 3.000 a 9.000 €   Violazione delle disposizioni contenute nell’Articolo 26 in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, per quanto riguarda:
  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
  • la fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
      
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200€
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 18:
  • mancata fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico competente;
  • omessa adozione delle misure di sicurezza;
  • mancata convocazione della riunione periodica nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000€   Omessa nomina di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro e mancata frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000€

Principali sanzioni per le imprese familiari

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza presso cantieri Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €   Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per singolo soggetto      

Principali sanzioni per lavoratori autonomi

Illecito

Sanzione

 

Illecito

Sanzione

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Arresto fino ad 1 mese o ammeda da 200 a 600€   Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per singolo soggetto.

{tab=Tipi di rischio}

Tipi di rischio

Ne elenchiamo alcuni:

[list type="check"]

  • Rischio biologico
  • Rischio biochimico
  • Rischio rumore
  • Rischio stress da video terminale
  • Rischio incendi
  • Rischio esplosioni
  • Rischio ustioni
  • Rischio utilizzo di macchinari da lavoro
  • Rischio illuminazione
  • Rischio chimico
  • Rischio meccanico
  • Rischio movimentazione da carichi
  • Rischio Movimen. Manuale Carichi
  • Rischio interferenze
  • Rischio stress lavoro correlato
  • E molti altri

 [/list] {tab=Scadenza}

1 Giugno 2013 Stop Autocertificazione. Scadenza redazione DVR

Rientrano nell'obbligo di redazione tutti quei soggetti che hanno anche un solo dipendente, lavoratore autonomo o Co.co.pro. Dal 1 giugno 2013 non è più valida l'auto certificazione.

Per piccole imprese o uffici (inclusi i studi professionali) che occupano meno di 10 dipendenti, l'art. 29 al comma 5 del D.lgs. 81/2008, così come modificata dalla legge 101 del 12/07/2012 di conversione del D.L. 05/2012 n. 57, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi".

 

Quindi dal 1 giugno 2013 le aziende ed uffici professionali che occupano fino a 10 lavoratori non potranno piu` autocertificare l`avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento sulla valutazione rischi.

Questo "nuovo" DVR andra`a sostituire la precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che con data 31 maggio 2012 non avra` piu` alcun valore. Tutte le imprese che avevano provveduto a fare l`autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate.  La pena più grave di rischio per la mancata redazione del DVR è la chiusura dell'attività da parte della direzione regionale del lavoro (Testo Unico del Lavoro - D.lgs. 81/2008 et D.Lgs. 106/2009).

 

{tab=Consigli}

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La redazione di un DVR in forma legale ed a norma presenta notevoli difficoltà, e non può
essere prodotto da un file excel o software che trovate in rete
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Panoramica della società

I nostri valori definiscono chi siamo. Sono le convinzioni fondanti della nostra struttura internazionale che guidano le nostre azioni e il nostro comportamento. Influenzano il modo in cui lavoriamo tra di noi e il modo in cui lavoriamo con i nostri clienti e ci relazioniamo con i diversi mercati di riferimento. Ogni giorno ognumo di noi pone delle scelte e decisioni che influenzano direttamente il modo in cui interagiamo l’uno con l’altro, e il modo in cui i clienti e soprattutto le più ampie grandi comunità internazionali di cui facciamo parte entrano tra loro in relazione. I nostri valori basati su esperienza di materia di direzione aziendale, tecnico legale, finanziaria, marketing, comunicazione, ci pone tra le più prestigiose aziende sul mercato Europeo.

 

Informazioni generali

Società leader internazionale specializzata nel fornire ad aziende servizi di marketing, comunicazione, consulenza fiscale, aziendale, direzionale e del lavoro; Diritto del Lavoro; Diritto societario Internazionale; Controllo di gestione ed analisi aziende; Finanziamenti.

Missione

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entro il 24/05/2013

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Piccole/medie aziende o professionisti con: indice di rischio basso, utilizzo fino a 5 macchinari, numero max di dipendenti fino a 10

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180 Euro + IVA

180 Euro + IVA

Piccole/medie aziende o professionisti con: indice di rischio medio, utilizzo fino a 7 macchinari, numero max di dipendenti fino a 15

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400 Euro + IVA

500 Euro + IVA

Medie/grandi aziende o professionisti con: indice di rischio medio/alto, utilizzo fino a 15 macchinari, numero max di dipendenti fino a 20

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